Manutenzione Ordinaria


  • L'art. 3 del D.P.R. 380/2001 "definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)", definisce:

    - "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

    ESEMPIO:

    Possono rientrare tra gli interventi di manutenzione ordinaria:

    - FINITURE ESTERNE:

    1) interventi sulla facciata degli edifici, come ripristino di tinteggiature, intonaci e rivestimenti senza cambiare i materiali o pulitura della superficie;
    2) riparazione e sostituzione di serramenti, come porte, finestre, portoni d'ingresso e anche vetrine dei negozi, senza cambiare caratteristiche come la sagoma e il colore;
    3) impermeabilizzazione delle coperture;
    4) riparazione o sostituzione del manto di  tegole di copertura o dell'orditura secondaria del tetto, senza intervenire su sagoma e pendenza;
    5) riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali e camini anche con materiali diversi;
    6) riparazione di ringhiere, parapetti e recinzioni;
    7) installazione di grate o inferriate alle finestre;
    8) installazione di tende da sole o zanzariere o di doppi vetri alle finestre;
    9) rifacimenti di pavimentazioni esterne di balconi, terrazzi, cortili e portici;
    10) manutenzione e sistemazione del verde privato.

    - FINITURE INTERNE:

    1) rifacimento di pavimentazioni interne, compreso l'eventuale rinforzo dei solai, con rete elettrosaldata o rifacimento del massetto;
    2) rifacimento di intonaci, tinteggiature e rivestimenti;
    3) riparazione o sostituzione di porte e finestre.

    - INTERVENTI SUGLI IMPIANTI:

    1) sostituzione di apparecchi igienico sanitari e riparazioni dell'impianto idrico;
    2) manutenzione obbligatoria periodica di caldaie e impianti di riscaldamento;
    3) riparazione dell'impianto elettrico o integrazione con nuovi punti luce.

    Rimane l'obbligo di rispettare le prescrizioni di sicurezza e di invio della notifica preliminare all'ASL nel caso ne ricorrano i presupposti, cioè nel caso in cui intervenga più di una impresa anche non contemporaneamente, oltre tutti gli altri adempimenti previsti per le varie lavorazioni.

visualizza il D.P.R. 380/2001.

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