Manutenzione Straordinaria
L'art. 3 del D.P.R. 380/2001 "definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)", definisce:
- "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
ESEMPIO:
Possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria:
- OPERE ESTERNE:
1) rifacimento o nuova realizzazione di intonaci esterni;
2) sostituzione di serramenti esterni, persiane, serrande, ecc., con altra tipologia di infissi differente per forma e materiali;
3) realizzazione di cancellate, ringhiere, muri di cinta e recinzioni;
4) apertura di nuove porte o finestre verso l'esterno;
5) interventi finalizzati alla formazione di cortili e giardini, anche con piantumazione di alberi.
- OPERE INTERNE:
1) consolidamento statico di strutture portanti dell'edificio, sia in fondazione che in elevazione;
2)sostituzione di solai di copertura con altri aventi materiali e strutture differenti, senza modifica delle quote di colmo o gronda;
3) rifacimento di scale e rampe;
4) realizzazione, rifacimento integrale o integrazione di servizi igienico – sanitari;
5) rifacimento o modifica integrale degli impianti anche con installazione di pannelli solari o fotovoltaici;
6) sostituzione di tramezzi interni con modifica dello schema distributivo, ma senza alterare superfici, volumi e destinazione d'uso;
7) frazionamenti o accorpamenti di unità immobiliari, purchè non comportino la modifica dell’assetto distributivo dell'intero fabbricato.