Manutenzione Straordinaria


  • L'art. 3 del D.P.R. 380/2001 "definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)", definisce:

    - "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

    ESEMPIO:

    Possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria:

    - OPERE ESTERNE:

    1) rifacimento o nuova realizzazione di intonaci esterni;
    2) sostituzione di serramenti esterni, persiane, serrande, ecc., con altra tipologia di infissi differente per forma e materiali;
    3) realizzazione di  cancellate, ringhiere, muri di cinta e recinzioni;
    4) apertura di nuove porte o finestre verso l'esterno;
    5) interventi finalizzati alla formazione di cortili e giardini, anche con piantumazione di alberi.

    - OPERE INTERNE:

    1) consolidamento statico di strutture portanti dell'edificio, sia in fondazione che in elevazione;
    2)sostituzione di solai di copertura con altri aventi materiali e strutture differenti, senza modifica delle quote di colmo o gronda;
    3) rifacimento di scale e rampe;
    4) realizzazione, rifacimento integrale o integrazione di servizi igienico – sanitari;
    5) rifacimento o modifica integrale degli impianti anche con installazione di pannelli solari o fotovoltaici;
    6) sostituzione di tramezzi interni con modifica dello schema distributivo, ma senza alterare superfici, volumi e destinazione d'uso;
    7) frazionamenti o accorpamenti di unità immobiliari, purchè non comportino la modifica dell’assetto distributivo dell'intero fabbricato.

visualizza il D.P.R. 380/2001.

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