ABROGAZIONE REGISTRO INFORTUNI
Alcune delle novità contenute in uno dei decreti correlati all’attuazione delle deleghe del “Jobs Act” ( legge 10 dicembre 2014, n. 183) riguarda il registro infortuni, un documento riepilogativo finalizzato a fornire dati sull'andamento del fenomeno infortunistico all'interno delle imprese.
L’abrogazione sarebbe avvenuta a seguito dell’istituzione del SINP, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali (istituito appunto dall’art. 8 del Testo Unico), un importante strumento nato per fornire “dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di tutti i soggetti coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori”.
Uno strumento che, purtroppo, rappresenta ad oggi una delle principali carenze della nostra normativa: il decreto interministeriale, dal 2008, non è mai stato emanato.E l’ interpello n. 9/2014, aveva chiarito che in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale (art. 8, comma 4, D.Lgs. 81/2008) istitutivo del SINP - che disciplinando le modalità di comunicazione degli infortuni avrebbe fatto “venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie” - le aziende che ricadevano nella sfera di applicazione del registro erano “soggette alla tenuta del registro infortuni”. E questo mentre molte Regioni in questi anni, ad esempio la Regione Lombardia e la Regione Veneto, avevano soppresso l’obbligo di vidimazione del registro infortuni.In questa situazione, complicata dall’impaludamento e dai ritardi del decreto di istituzione del SINP (di cui parleremo nei prossimi giorni con un intervista a Cinzia Frascheri), interviene ora il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Il D.Lgs. 151/2015 all’articolo 20 e 21 recita:
"Art. 21 - Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(...)4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni.(...)Art. 20 - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:(...)h) all'articolo 53, comma 6, le parole «al registro infortuni ed» sono soppresse;(...)"Dunque con il D.Lgs. 151/2015 si prevede la soppressione del riferimento al registro infortuni nell’articolo 53 del D.Lgs. 81/2008 e - in coordinamento con quanto previsto all'articolo 21, comma 4 – l’abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015. Dunque l’abolizione sarà effettiva dal 23 dicembre 2015.