ABROGAZIONE REGISTRO INFORTUNI

  • Alcune delle novità contenute in uno dei decreti correlati all’attuazione delle deleghe del “Jobs Act” ( legge 10 dicembre 2014, n. 183) riguarda il registro infortuni, un documento riepilogativo finalizzato a fornire dati sull'andamento del fenomeno infortunistico all'interno delle imprese.

    L’abrogazione sarebbe avvenuta a seguito dell’istituzione del SINP, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali (istituito appunto dall’art. 8 del Testo Unico), un importante strumento nato per fornire “dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di tutti i soggetti coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori”.

    Uno strumento che, purtroppo, rappresenta ad oggi una delle principali carenze della nostra normativa: il decreto interministeriale, dal 2008, non è mai stato emanato.
    E l’ interpello n. 9/2014, aveva chiarito che in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale (art. 8, comma 4, D.Lgs. 81/2008) istitutivo del SINP - che disciplinando le modalità di comunicazione degli infortuni avrebbe fatto “venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie” - le aziende che ricadevano nella sfera di applicazione del registro erano “soggette alla tenuta del registro infortuni”. E questo mentre molte Regioni in questi anni, ad esempio la Regione Lombardia e la Regione Veneto, avevano soppresso l’obbligo di vidimazione del registro infortuni.

    In questa situazione, complicata dall’impaludamento e dai ritardi del decreto di istituzione del SINP (di cui parleremo nei prossimi giorni con un intervista a Cinzia Frascheri), interviene ora il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

    Il D.Lgs. 151/2015 all’articolo 20 e 21 recita:

    "Art. 21 - Semplificazioni in materia di  adempimenti  formali  concernenti  gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    (...)
    4. A decorrere dal  novantesimo  giorno  successivo  alla  data  di entrata in vigore del  presente  decreto,  e'  abolito  l'obbligo  di tenuta del registro infortuni.
    (...)
     
    Art. 20 - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  
    1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
    (...)
    h) all'articolo 53, comma 6, le parole «al registro infortuni ed» sono soppresse;
    (...)"

    Dunque con il D.Lgs. 151/2015 si prevede la soppressione del riferimento al registro infortuni nell’articolo 53 del D.Lgs. 81/2008 e - in coordinamento con quanto previsto all'articolo 21, comma 4 – l’abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015. Dunque l’abolizione sarà effettiva dal 23 dicembre 2015.

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