BEVANDE ALCOLICHE E LAVORO:

  • Nel 2001, il comma 1 dell’articolo 15 della Legge 125, “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati”, ha introdotto il divieto di assunzione e di somministrazione di  bevande alcoliche e superalcoliche in relazione ad una serie di attività che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezzal'incolumità o la salute dei terzi - individuate con Intesa della  Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006.
    Di seguito pubblichiamo l’elenco delle attività lavorative a rischio di cui all’art. 15, Legge 125/2001 inserito nel Provvedimento 16/3/2006 della “Conferenza Stato Regioni”.
    ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI.

    1)  attività  per  le  quali  e'  richiesto  un  certificato  di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
          a) impiego  di  gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
           b) conduzione  di  generatori  di  vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
           c) attività  di  fochino  (art.  27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
           d) fabbricazione  e  uso  di  fuochi  artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
           e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
           f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del   Presidente  della  Repubblica  30 dicembre  1970,  n.  1450,  e successive modifiche);
           g) manutenzione  degli  ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
    2)  dirigenti  e  preposti al controllo dei processi produttivi e alla  sorveglianza  dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di  incidenti  rilevanti  (art.  1  del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
    3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
    4)  mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista  in  chirurgia; medico  ed  infermiere  di bordo; medico comunque   preposto   ad   attività   diagnostiche  e  terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
    5)   vigilatrice   di   infanzia   o   infermiere   pediatrico  e puericultrice,  addetto  ai  nidi  materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni  sociali  e  socio-sanitarie  svolte in strutture pubbliche e private;
    6)  attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
    7)  mansioni  comportanti  l'obbligo  della  dotazione  del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
    8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
           a) addetti  alla  guida  di  veicoli  stradali  per  i quali e' richiesto  il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli  per  i  quali  e'  richiesto  il  certificato di abilitazione professionale  per  la  guida  di  taxi  o  di veicoli in servizio di noleggio   con   conducente,  ovvero  il  certificato  di  formazione professionale  per  guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
           b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
           c) personale  ferroviario  navigante  sulle  navi  del  gestore dell'infrastruttura  ferroviaria  con  esclusione  del  personale  di carriera e di mensa;
           d) personale navigante delle acque interne;
           e) personale  addetto  alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie  in  concessione  e  in gestione governativa, metropolitane, tranvie   e   impianti  assimilati,  filovie,  autolinee  e  impianti funicolari aerei e terrestri;
           f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri  veicoli  con  binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi  i  manovratori  di  carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
           g) personale  marittimo  delle  sezioni  di coperta e macchina, nonché  il  personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
           h) responsabili dei fari;
           i) piloti d'aeromobile;
           l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
           m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
           n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
           o) addetti  ai  pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
           p) addetti  alla  guida  di' macchine di movimentazione terra e merci;
    9)  addetto  e  responsabile  della  produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
    10)  lavoratori  addetti  ai  comparti  della  edilizia  e  delle costruzioni  e  tutte  le  mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
    11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
    12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
    13)  operatori  e  addetti  a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
    14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
torna alla pagina novità.