RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

  • C’è ancora un anno di tempo per usufruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

    Lo stabilisce la legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016 n. 232), che, tra le altre cose, prevede anche un aumento delle possibili detrazioni Irpef, in funzione della tipologia di intervento.

    Detrazione 65%, le vecchie regole

    È possibile detrarre dall’Irpef dovuta una quota pari al 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 finalizzate al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

    Gli interventi che beneficiano della detrazione sono:

    • interventi di riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
    • interventi di miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre, comprensive di infissi)
    • installazione di pannelli solari
    • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

    L’ecobonus al 65% è riconosciuto, inoltre, anche in caso di acquisto e posa di:

    • schermature solari indicate nell’allegato M del dlgs n. 311/2006 (fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro) con marcatura CE, se prevista e con specifiche caratteristiche (protezione di una superficie vetrata, applicazione in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente, rispetto alla superficie vetrata applicazione all’interno, all’esterno o integrate, in combinazione con vetrate o autonome, mobili e tecniche)
    • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro)
    • dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti

    Detrazione 70%, le nuove regole

    Dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2017 per tali lavori di efficientamento energetico su parti comuni condominiali è prevista una detrazione fiscale Irpef del 70%.

    Tuttavia è necessario soddisfare alcune condizioni.

    Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1 comma 2), la detrazione fiscale spetta in misura del 70% per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

    Pertanto le condizioni sono 2:

    1. la riqualificazione deve interessare le parti comuni
    2. occorre intervenire sull’involucro dell’edificio, per almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio

    Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

    Detrazione 75%, le nuove regole

    Dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2017 è possibile usufruire di un bonus fiscale del 75%.

    Anche in questo caso è necessario soddisfare alcune condizioni.

    Secondo quanto previsto ancora una volta dalla legge di Bilancio 2017, la detrazione fiscale spetta in misura del 75% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2016.

    Pertanto le condizioni per usufruire del bonus del 75% sono le seguenti:

    1. gli interventi devono riguardare parti comuni
    2. gli interventi devono consentire il miglioramento della prestazione energetica invernale e anche quella estiva
    3. gli interventi devono consentire di raggiungere almeno la qualità media prevista del DM linee guida

    Prestazione energetica invernale dell’involucro

    Per quanto riguarda la prestazione energetica invernale dell’involucro, l’indicatore è definito a partire dal valore dell’indice di prestazione termica utile per il riscaldamento dell’edificio di riferimento (EPH,nd,limite (2019/21)), calcolato secondo quanto previsto dall’Allegato 1, capitolo 3 del decreto requisiti minimi, ipotizzando, come indicato dal pedice, che in esso siano installati elementi edilizi dotati dei requisiti minimi di legge in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici, e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri.

    Tale valore è posto quale limite di separazione tra gli involucri edilizi di qualità alta e di qualità media.

     

    Prestazione invernale dell’involucro

    Qualità

    EPH,nd ≤1 · EPH,nd,limite (2019/21) Alta
    1 · EPH,nd,limite (2019/21)≤ EPH,nd ≤1,7 · EPH,nd,limite (2019/21) Media
    EPH,nd > 1,7 ·EPH,nd,limite (2019/21) Bassa

    Prestazione energetica estiva dell’involucro

    Per quanto riguarda la prestazione energetica estiva dell’involucro, l’indicatore è definito in base alla trasmittanza termica periodica YIE e all’area solare equivalente estiva per unità di superficie utile Asol,est/Asup utile di cui all’Allegato 1, capitolo 3 e Appendice A del decreto requisiti minimi.

     

    Prestazione estiva dell’involucro

    Qualità

    Indicatore

    Asol,est/Asup utile ≤ 0,03 YIE ≤0,14 Alta
    Asol,est/Asup utile ≤ 0,03 YIE > 0,14 Media
    Asol,est/Asup utile > 0,03 YIE ≤0,14 Media
    Asol,est/Asup utile > 0,03 YIE > 0,14 Bassa

    Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

    La sussistenza delle condizioni precedenti è asseverata da professionisti abilitati mediante APE, con l’attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

    I soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

    Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

    Le detrazioni, inoltre, sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

    Detrazione 65% , 70% e 75%: tabella di sintesi

    Di seguito riportiamo uno schema di sintesi delle detrazioni possibili per interventi di efficientamento energetico.

    Detrazione

    Tipo intervento

    Importo max

    Detrazione 65% Interventi su unità immobiliari private Variabile in funzione della tipologia
    Detrazione 70% Interventi su parti comuni che interessano involucro per oltre 25% della sup. disp. lorda dell’edificio euro 40.000 x numero di unità immobiliari
    Detrazione 75% Interventi su parti comuni finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al dm 25 giugno 2016 euro 40.000 x numero di unità immobiliari
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