ABUSIVISMO

  • Sopraelevazione abusiva: l’abuso non può essere soggetto a prescrizione in caso si alterino le condizioni statiche dell’edificio

     

    Il proprietario del locale sito all’ultimo piano di un fabbricato realizzava una sopraelevazione nel proprio appartamento.

    Gli altri condòmini citavano in giudizio il proprietario dell’immobile ritenendo la sopraelevazione abusiva.

    Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda ordinando la demolizione dell’abuso, che veniva poi confermata dalla Corte d’Appello di Palermo, che avanzava la tesi di eventuali problemi legati all’equilibrio statico dell’edificio.

    Veniva quindi presentato ricorso in Cassazione contro quest’ultima sentenza.

    La sentenza di Cassazione

    La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20288/2017 si esprime sul ricorso presentato dal proprietario dell’immobile.

    Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2934 e ss. e 2947 del Codice civile, per aver la Corte d’Appello disatteso l’eccezione di prescrizione delle pretese che riguardano l’illegittimità delle opere realizzate, in quanto basata sulla deduzione del pregiudizio all’equilibrio statico dell’edificio.

    Secondo gli Ermellini in caso di sopraelevazione che altera l’aspetto architettonico dell’intero edificio condominiale si ha un’azione diretta ad ottenere la “restitutio in integrum“, di cui gli altri condòmini sono titolari ed è soggetta a prescrizione ventennale.

    Nell’ipotesi, come quella in esame, in cui siano le condizioni statiche dell’edificio a non consentire la soprelevazione, è invece imprescrittibile l’azione di accertamento negativo tendente a far valere l’inesistenza del diritto di sopraelevare, mancando un presupposto della sua stessa esistenza.

    Pertanto la Corte di Cassazione, ritenendo l’abuso imprescrittibile, rigetta il ricorso presentato confermando la demolizione della sopraelevazione.

     

    www.ristrutturazioni.roma.it/pdf/Sentenza Cassazione 20288_2017

     

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