RISTRUTTURAZIONI

  • Iva agevolata in edilizia: approvato in Senato l’emendamento che chiarisce come calcolare il valore dei beni significativi e come fatturare in caso di intervento di recupero agevolato

     

    Il Senato ha approvato, nella seduta del 28 novembre scorso, un emendamento alla legge di Bilancio 2018 in materia di Iva agevolata al 10% per i beni significativi nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

    L’emendamento (articolo 3, comma 6-bis) fornisce semplicemente un’interpretazione autentica della legge 488/1999 e del dm 29 dicembre 1999, prevendendo che il valore dei beni significativi vada calcolato sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale (come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12/E 2016, a pagina 59).

    Interventi agevolati e non

    Sono oggetto di agevolazione con applicazione dell’IVA al 10% le prestazioni relative a:

    • interventi di manutenzione ordinaria
    • interventi di manutenzione straordinaria
    • interventi di recupero mediante cessione con posa in opera di un bene

    Non rientrano, invece, tra le prestazioni agevolabili:

    • la semplice fornitura di beni per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti diversi da coloro che li realizzano
    • le prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti
    • le prestazioni rese da professionisti

    Fa eccezione, inoltre, la fornitura dei cosiddetti beni significativi per i quali l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni.

    Il dm 29 dicembre 1999 ha individuato quali beni significativi:

    • ascensori e montacarichi
    • infissi esterni e interni
    • caldaie
    • video citofoni
    • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
    • sanitari e rubinetteria da bagni
    • impianti di sicurezza

    Emendamento alla legge di Bilancio 2018

    Il nuovo emendamento prevede che la determinazione del valore dei beni significativi deve essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.

    Il valore dei beni significativi, risultante dal contratto, deve tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, materie prime e manodopera, che comunque non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni.

    Inoltre, la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo (individuati dal dm 29 dicembre 1999).

    In pratica, viene ripreso quanto chiarito nella circolare delle Entrate in risposta a un contribuente, ove si chiedeva:

    Rispetto ai ‘beni significativi,’ l’art. 7, comma 1, lettera b) della L. n. 488 del 1999, in tema di aliquota d’imposta applicabile alle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sui fabbricati a destinazione abitativa, prevede che l’aliquota Iva agevolata venga applicata solo entro certi limiti di valore ai ‘beni significativi’, tra cui rientrano anche gli infissi interni ed esterni, la cui fabbricazione ha luogo normalmente su misura da parte di imprese artigiane. Si chiede di chiarire se le componenti e le parti staccate dall’infisso, come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell’infisso e – ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 per cento – possano essere trattati al pari della prestazione di servizio.

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