EcoBonus

  • INTRODUZIONE:

    La Legge di Bilancio 2017 (L 232/2016) ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. L’agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017, e inoltre, sono state aumentate le aliquote in relazione alle tipologie di interventi.

    La vecchia Legge di Stabilità 2016 prevedeva la detrazione del 65% anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti (comma 88, art. 1).

    Tra le principali disposizioni introdotte negli ultimi anni, ricordiamo brevemente:

    - l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta;
    - la modifica del numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione (dal 2011 è obbligatorio, infatti, ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo);
    - l’esonero dall’obbligo di presentazione dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l’installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
    - la ritenuta d’acconto (del 4%) che banche e Poste devono operare sui bonifici effettuati dai contribuenti non titolari di reddito d’impresa;
    - l’eliminazione dell’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.

    LE NOVITA':

    La novità più interessante è l'aumento delle aliquote detraibili, passate a tre: 65, 70 e 75.
    Vediamole nel loro specifico.

    DETRAZIONE 65% - NUOVE E VECCHIE REGOLE:

    È possibile detrarre dall’Irpef dovuta una quota pari al 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 finalizzate al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.
    Gli interventi che beneficiano della detrazione sono:

    - interventi di riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
    - interventi di miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre, comprensive di infissi);
    - installazione di pannelli solari;
    - sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;

    L’ecobonus al 65% è riconosciuto, inoltre, anche in caso di acquisto e posa di:

    - schermature solari indicate nell’allegato M del dlgs n. 311/2006 (fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro) con marcatura CE, se prevista e con specifiche caratteristiche (protezione di una superficie vetrata, applicazione in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente, rispetto alla superficie vetrata applicazione all’interno, all’esterno o integrate, in combinazione con vetrate o autonome, mobili e tecniche);
    - impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro);
    - dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti;

    DETRAZIONE 70% - NUOVE REGOLE:

    Dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2017 per tali lavori di efficientamento energetico su parti comuni condominiali è prevista una detrazione fiscale Irpef del 70%.
    Tuttavia è necessario soddisfare alcune condizioni.
    Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1 comma 2), la detrazione fiscale spetta in misura del 70% per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

    Pertanto le condizioni sono 2:

    - la riqualificazione deve interessare le parti comuni;
    - occorre intervenire sull’involucro dell’edificio, per almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.

    Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

    DETRAZIONE 75% - NUOVE REGOLE:

    Dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2017 è possibile usufruire di un bonus fiscale del 75%.
    Anche in questo caso è necessario soddisfare alcune condizioni.
    Secondo quanto previsto ancora una volta dalla legge di Bilancio 2017, la detrazione fiscale spetta in misura del 75% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2016.

    Pertanto le condizioni per usufruire del bonus del 75% sono le seguenti:
    - gli interventi devono riguardare parti comuni;
    - gli interventi devono consentire il miglioramento della prestazione energetica invernale e anche quella estiva;
    - gli interventi devono consentire di raggiungere almeno la qualità media prevista del DM "linee guida".

    PRESTAZIONE ENERGETICA INVERNALE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO

    Per quanto riguarda la prestazione energetica invernale dell’involucro, l’indicatore è definito a partire dal valore dell’indice di prestazione termica utile per il riscaldamento dell’edificio di riferimento (EPH,nd,limite (2019/21)), calcolato secondo quanto previsto dall’Allegato 1, capitolo 3 del decreto requisiti minimi, ipotizzando, come indicato dal pedice, che in esso siano installati elementi edilizi dotati dei requisiti minimi di legge in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici, e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri.

    Tale valore è posto quale limite di separazione tra gli involucri edilizi di qualità alta e di qualità media.

    Prestazione invernale dell’involucro

    Qualità
    EPH,nd ≤1 · EPH,nd,limite (2019/21)
    Alta
    1 · EPH,nd,limite (2019/21)≤ EPH,nd ≤1,7 · EPH,nd,limite (2019/21)
    Media
    EPH,nd > 1,7 ·EPH,nd,limite (2019/21)
    Bassa


    Prestazione estiva dell’involucro

    Qualità

    Indicatore

    Asol,est/Asup utile ≤ 0,03
    YIE ≤0,14
    Alta
    Asol,est/Asup utile ≤ 0,03
    YIE > 0,14
    Media
    Asol,est/Asup utile > 0,03
    YIE ≤0,14
    Media)
    Asol,est/Asup utile > 0,03
    YIE > 0,14
    Bassa

    Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
    La sussistenza delle condizioni precedenti è asseverata da professionisti abilitati mediante APE, con l’attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
    I soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
    Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
    Le detrazioni, inoltre, sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

    A seguire una tabella di sintesi delle detrazioni possibili per interventi di efficientamento energetico.

    Detrazione

    Tipo intervento

    Importo max

    Detrazione 65%
    Interventi su unità immobiliari private
    Variabile in funzione della tipologia
    Detrazione 70%
    Interventi su parti comuni che interessano involucro per oltre 25% della sup. disp. lorda dell’edificio
    euro 40.000 x numero di unità immobiliari
    Detrazione 75%
    Interventi su parti comuni finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al dm 25 giugno 2016
    euro 40.000 x numero di unità immobiliari


    CONDIZIONI PER RICHIEDERE LE DETRAZIONI:

    Fermo restando che nulla è cambiato a riguardo, ripetiamo che la detrazione è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare:

    - la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
    - il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);
    - l’installazione di pannelli solari;
    - la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

    Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).

    Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.

    Per avere la detrazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano beni per arredare il proprio immobile.

    CHI PUO' USUFRUIRNE:

    Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

    - il proprietario o il nudo proprietario;
    - il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
    - l’inquilino o il comodatario;
    - i soci di cooperative divise e indivise;
    - i soci delle società semplici;
    - gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

    La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.

    La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.

    COSA FARE E QUANDO:

    Per usufruire della detrazione, è necessario acquisire i seguenti documenti:

    1)l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. In alcuni casi, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW (vedi più avanti);
    2) l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio.
    3) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari.

    Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:

    1) copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto);
    2) la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati.

    La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet dell’Enea, che per il 2017 è http://finanziaria2017.enea.it/index.asp.

    IVA: QUALE ALIQUOTA E' APPLICABILE?

    Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.

    In particolare:

    - per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione - ordinaria e straordinaria - realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato con applicazione dell’Iva ridotta al 10%;
    - per le cessioni di beni l’aliquota ridotta si applica solo quando la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.

    Tuttavia, se l’appaltatore fornisce “beni di valore significativo”, l’aliquota ridotta si applica a tali beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione (considerato al netto del valore dei beni stessi). I beni di valore significativo sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999 (tra questi, per esempio, gli infissi e le caldaie).

Approfondisci i singoli temi:

  • Serre solari

    SERRE SOLARI

    Pagina di approfondimento sugli interventi previsti e incentivabili per le serre solari.
  • Schermature solari

    SCHERMATURE SOLARI

    Pagina di approfondimento sugli interventi previsti e incentivabili per il risparmio energetico degli edifici, in particolare a protezione delle superfici vetrate.
  • Infissi

    INFISSI

    Pagina di approfondimento sulle varie tipologie di infissi e i vantaggi e svantaggi di ciascuna.
  • Domotica

    DOMOTICA

    Pagina di approfondimento sugli interventi previsti e incentivabili per l'installazione di sistemi domotici.

inoltre:


scarica il testo della Legge di Bilancio 2017, Legge 232/2016.

scarica il testo delle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

scarica il testo della Legge di Stabilità 2015, Legge 190/2014.

approfondisci il tema delle detrazioni visitando il sito istituzionale del governo creato appositamente per cercare di chiarire l'argomento.

approfondisci gli ECOBONUS con la guida dell'Agenzia delle Entrate (gen. 2014).

approfondisci gli ECOBONUS con la guida dell'Agenzia delle Entrate (dic. 2013).

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